Purtroppo ancora oggi un dubbio ricorrente tra i lavoratori autonomi, i commercianti, gli artigiani e in generale tutti coloro che lavorano con partita Iva, è quello di dedurre le spese telefoniche.
Allo stato attuale le spese telefoniche sono tutte deducibili all'80% anche per uso promiscuo e senza distinzione tra utenza fissa e utenza mobile.
Ma cosa si intende per spese telefoniche? Quando parliamo di spese telefoniche intendiamo le quote di ammortamento del costo di acquisto degli apparecchi telefonici, i canoni leasing o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione.
Anche per l’acquisto di un modem o di un router Adsl per la connessione ad internet (software incluso), vale la regola che è deducibile solo l'80% del costo poiché si tratta di beni indispensabili per il collegamento alle linee.
Per quanto riguarda l'Iva, per le utenze fisse utilizzate esclusivamente per l’attività è detraibile al 100%.
Per le utenze mobili l'Iva è detraibile al 50%.
giovedì 29 gennaio 2009
Deducibilita' delle spese telefoniche
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mercoledì 28 gennaio 2009
La richiesta del codice fiscale da parte dei residenti all'estero
Per i residenti all'estero, la richiesta del codice fiscale va fatta rivolgendosi al Consolato o all'Ambasciata italiana all'estero.
lunedì 26 gennaio 2009
Dormire al lavoro causa di licenziamento
Dormire al lavoro è giusta causa di licenziamento. Lo conferma una Sentenza della Cassazione (n. 20326/2008) che legittima il licenziamento di un dipendente sorpreso più volte a dormire in macchina durante le ore di lavoro.
Il lavoratore si era predisposto volontariamente al sonno reclinando il sedile dell'automobile in più di una occasione. Giustificato quindi il licenziamento.
Il lavoratore si era predisposto volontariamente al sonno reclinando il sedile dell'automobile in più di una occasione. Giustificato quindi il licenziamento.
domenica 25 gennaio 2009
Al fine di garantire la loro aderenza alle dinamiche delle attività economiche a cui si riferiscono, sono stati individuati 69 studi di settore già in vigore che saranno revisionati nel corrente anno (2009). L'elenco è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
venerdì 23 gennaio 2009
La maledetta IRAP
Una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 27959 del 23 ottobre 2008 per chi volesse approfondire) stabilisce che i presupposti impositivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prescindono dalla condizione di insostituibilità del professionista o dall'intuitus personae che può caratterizzarne l'attività.
Gli esercenti arti e professioni devono ritenersi soggetti passivi del tributo nella misura in cui sia dimostrata la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, costituita da mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere non occasionale, suscettibile di attribuire una capacità contributiva impersonale, diversa e distinta da quella ordinariamente incisa dall'imposizione sui redditi.
In sostanza un professionista paga l'Irap se è provata l'autonoma organizzazione.
Gli esercenti arti e professioni devono ritenersi soggetti passivi del tributo nella misura in cui sia dimostrata la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, costituita da mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere non occasionale, suscettibile di attribuire una capacità contributiva impersonale, diversa e distinta da quella ordinariamente incisa dall'imposizione sui redditi.
In sostanza un professionista paga l'Irap se è provata l'autonoma organizzazione.
giovedì 22 gennaio 2009
Termini dell'economia: Periodo d'imposta
Il periodo d'imposta è il periodo di riferimento per la determinazione del tributo.
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